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ASL8 CAGLIARI
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E vai con l'interinale. 261 mila euro. Al mese naturalmente. Fanno 3 milioni 132 mila all'anno, salvo ulteriori inciuci. Viva la spending review!
www.aslcagliari.it/documenti/8_261_20140828100929.pdf
Qualcuno fa notare: Però leggendo delibera, l'assessorato non ha dato l ok, , questi vanno avanti per un mese aspettando il parere della regione. Ho capito male?
L'Assessorato non aveva dato l'Ok nemmeno per lo scorrimento (illegittimo) della graduatoria T.D. e se ne sono fregati. Questa delibera è l'occasione per notare l'impegno interinale annuale di 3,13 milioni di euro. Nonostante i clamori dei 18 milioni in 3 anni (6 all'anno), si è ridotto di meno del 50%, nonostante graduatorie valide ed efficaci, sicuramente per più di un profilo. Se OSS interinali ce ne sono pochi, molti sono gli ausiliari che di fatto fanno l'OSS (alcuni da tempo immemorabile, nomi e congnomi alla mano), alla faccia sia dei vecchi idonei che dei nuovi aspiranti al concorso. Il mancato benestare dell'Assessore (accompagnato da assenza di espresso diniego) , pare diventata consuetudine difficile da abbandonare. Arru verrà prima o poi ricordato come Ponzio Pilato. Meglio lavarsene le mani che indispettire gli amici degli amici. I diritti caplestati sono sempre gli stessi, i contribuenti paganti pure. Gli idonei non si devono lamentare troppo di sentirsi cornuti e mazziati. In qualità di elettori non hanno contribuito poco al suo insediamento.
www.aslcagliari.it/documenti/8_261_20140828100929.pdf
Qualcuno fa notare: Però leggendo delibera, l'assessorato non ha dato l ok, , questi vanno avanti per un mese aspettando il parere della regione. Ho capito male?
L'Assessorato non aveva dato l'Ok nemmeno per lo scorrimento (illegittimo) della graduatoria T.D. e se ne sono fregati. Questa delibera è l'occasione per notare l'impegno interinale annuale di 3,13 milioni di euro. Nonostante i clamori dei 18 milioni in 3 anni (6 all'anno), si è ridotto di meno del 50%, nonostante graduatorie valide ed efficaci, sicuramente per più di un profilo. Se OSS interinali ce ne sono pochi, molti sono gli ausiliari che di fatto fanno l'OSS (alcuni da tempo immemorabile, nomi e congnomi alla mano), alla faccia sia dei vecchi idonei che dei nuovi aspiranti al concorso. Il mancato benestare dell'Assessore (accompagnato da assenza di espresso diniego) , pare diventata consuetudine difficile da abbandonare. Arru verrà prima o poi ricordato come Ponzio Pilato. Meglio lavarsene le mani che indispettire gli amici degli amici. I diritti caplestati sono sempre gli stessi, i contribuenti paganti pure. Gli idonei non si devono lamentare troppo di sentirsi cornuti e mazziati. In qualità di elettori non hanno contribuito poco al suo insediamento.
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ECCELLENTISSIMA PROCURA della CORTE DEI CONTI della REGIONE SARDEGNA
Via Vittorio Angius, 6 - 09129 Cagliari
Oggetto: ESPOSTO-DENUNCIA DI DANNI ERARIALI
Il/la sottoscritto/a ………….…….…….…. nato/a a …………………(…) il …/…/19..., residente in ……………. (…), via …………………………… n°….
ESPONE QUANTO SEGUE
PREMESSO CHE Asl8 di CA, Az.Osp.G.Brotzu di CA, Az.Osp.Universitaria di CA e Asl7 di Carbonia hanno espletato selezioni per l’assunzione a tempo determinato per Operatori Socio Sanitari
PREMESSO INOLTRE CHE le summenzionate procedure concorsuali sono state poste in essere in modo autonomo e indipendente, in dispregio della delibera della Giunta Regionale N.50/13 DEL 16/09/08 che, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (al fine di “evitare conseguenti lungaggini nell’espletamento delle prove e delle procedure, oltre che dispendi di energie e di risorse economiche”), vieta alle aziende del SSR di espletare autonomamente concorsi riferiti alle posizioni lavorative sanitarie maggiormente impiegate nel Servizio Sanitario Regionale (quali infermieri e Operatori Socio Sanitari), imponendo l’obbligo di bandire unitariamente i concorsi di Asl n.8 di Cagliari (nella veste di capofila) – AOU di Cagliari – Azienda Ospedaliera Brotzu- Asl n.6 di Sanluri – Asl n.7 di Carbonia;
CONSIDERATO il disposto dell’Art.4 (disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) della L.125 del 30/10/13 (G.U.n.255) "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ": «Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L.350 del 24/12/03, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato»; e «I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono altresì responsabili ai sensi dell'art.21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato»;
CONSIDERATA INOLTRE la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n°28/17 del 17/07/14 - Indirizzi in merito all’applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi: «Infine, l’Assessore ricorda che le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure selettive per assunzioni a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto dell'ordine di posizione, alle graduatorie vigenti nelle Aziende per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Tale norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame di disporre che le Aziende sanitarie e ospedaliere e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale rispettino le previsioni normative che impongono, per le assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che l’indizione di procedure selettive per assunzioni a tempo determinato, l’utilizzo, nel rispetto dell'ordine di posizione, delle graduatorie vigentinelle Aziende per concorsi pubblici a tempo indeterminato.Tale norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso.
RILEVATO che Asl8 di CA, Az.Osp.G.Brotzu di CA, Az.Osp.Universitaria di CA e Asl7 di Carbonia dispongono di graduatorie valide ed efficaci per assunzioni a tempo indeterminato nel medesimo profilo, non essendo le aziende del SSR della Regione Autonoma della Sardegna immuni dalle proroghe di legge, come documentalmente provato: vicenda TAR CA N.00033/2013 REG.PROV.CAU. N.00025/2013, REG.RIC., N.00478/2013 REG.PROV.COLL. N.00033/2012 REG.RIC., e N.00481/2013 REG.PROV.COLL. N.00025/2013 REG.RIC e Circolare 5/13 Dipartimento della Funzione Pubblica, Delibera Asl4 Lanusei n°254/2014; Delibera Asl7 Carbonia n°1273 del 31/07/14, Delibera AOUCA n°603 del 18/06/14:
PRESO ATTO CHE Asl8 e Azienda Universiatria Ospedaliera di CA per il soddisfacimento delle loro esigenze di O.S.S. hanno continuato a scorrere le graduatorie a tempo determinato in premessa (delibere Asl8 n°1093 del 04/08/14 e AOU n°685 del 10/07/14) in dispregio dell’Art.4 della L.125 del 30/10/13 e delle disposizioni della R.A.S. e dell’Assessorato competente;
CHIEDE
all’Autorità Contabile in indirizzo, anche in considerazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità costituzionalmente imposti, di voler riconoscere tali contratti nulli a norma di legge, accertare le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, gli enti del SSR citati, l’Assessorato Igiene e Sanità e coloro che sono stati incaricati dai medesimi, nei confronti dell’erario, di accertare l’entità del danno prodotto e di identificare e perseguire i responsabili delle violazioni che lo hanno causato.
Si autorizza il trattamento dei dati personali sottoscritti ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Si chiede di essere informati in caso di richiesta di archiviazione della pratica.
Cagliari, lì …/…/2014 Firma ……………………………….
Si allega fotocopia di documento di identità (in caso di presentazione tramite Raccomandata
Via Vittorio Angius, 6 - 09129 Cagliari
Oggetto: ESPOSTO-DENUNCIA DI DANNI ERARIALI
Il/la sottoscritto/a ………….…….…….…. nato/a a …………………(…) il …/…/19..., residente in ……………. (…), via …………………………… n°….
ESPONE QUANTO SEGUE
PREMESSO CHE Asl8 di CA, Az.Osp.G.Brotzu di CA, Az.Osp.Universitaria di CA e Asl7 di Carbonia hanno espletato selezioni per l’assunzione a tempo determinato per Operatori Socio Sanitari
PREMESSO INOLTRE CHE le summenzionate procedure concorsuali sono state poste in essere in modo autonomo e indipendente, in dispregio della delibera della Giunta Regionale N.50/13 DEL 16/09/08 che, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (al fine di “evitare conseguenti lungaggini nell’espletamento delle prove e delle procedure, oltre che dispendi di energie e di risorse economiche”), vieta alle aziende del SSR di espletare autonomamente concorsi riferiti alle posizioni lavorative sanitarie maggiormente impiegate nel Servizio Sanitario Regionale (quali infermieri e Operatori Socio Sanitari), imponendo l’obbligo di bandire unitariamente i concorsi di Asl n.8 di Cagliari (nella veste di capofila) – AOU di Cagliari – Azienda Ospedaliera Brotzu- Asl n.6 di Sanluri – Asl n.7 di Carbonia;
CONSIDERATO il disposto dell’Art.4 (disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) della L.125 del 30/10/13 (G.U.n.255) "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ": «Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L.350 del 24/12/03, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato»; e «I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono altresì responsabili ai sensi dell'art.21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato»;
CONSIDERATA INOLTRE la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n°28/17 del 17/07/14 - Indirizzi in merito all’applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi: «Infine, l’Assessore ricorda che le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure selettive per assunzioni a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto dell'ordine di posizione, alle graduatorie vigenti nelle Aziende per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Tale norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame di disporre che le Aziende sanitarie e ospedaliere e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale rispettino le previsioni normative che impongono, per le assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che l’indizione di procedure selettive per assunzioni a tempo determinato, l’utilizzo, nel rispetto dell'ordine di posizione, delle graduatorie vigentinelle Aziende per concorsi pubblici a tempo indeterminato.Tale norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso.
RILEVATO che Asl8 di CA, Az.Osp.G.Brotzu di CA, Az.Osp.Universitaria di CA e Asl7 di Carbonia dispongono di graduatorie valide ed efficaci per assunzioni a tempo indeterminato nel medesimo profilo, non essendo le aziende del SSR della Regione Autonoma della Sardegna immuni dalle proroghe di legge, come documentalmente provato: vicenda TAR CA N.00033/2013 REG.PROV.CAU. N.00025/2013, REG.RIC., N.00478/2013 REG.PROV.COLL. N.00033/2012 REG.RIC., e N.00481/2013 REG.PROV.COLL. N.00025/2013 REG.RIC e Circolare 5/13 Dipartimento della Funzione Pubblica, Delibera Asl4 Lanusei n°254/2014; Delibera Asl7 Carbonia n°1273 del 31/07/14, Delibera AOUCA n°603 del 18/06/14:
PRESO ATTO CHE Asl8 e Azienda Universiatria Ospedaliera di CA per il soddisfacimento delle loro esigenze di O.S.S. hanno continuato a scorrere le graduatorie a tempo determinato in premessa (delibere Asl8 n°1093 del 04/08/14 e AOU n°685 del 10/07/14) in dispregio dell’Art.4 della L.125 del 30/10/13 e delle disposizioni della R.A.S. e dell’Assessorato competente;
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Cominciano ad arrivare denunce e sentenze, su tutto il territorio nazionale, riguardo il problema dell'illecito utilizzo delle graduatorie a tempo determinato nei confronti di quelle dei concorsi.
www.statoquotidiano.it/01/09/2014/mattin...4-vigili-t-d/241723/
www.giustizia-amministrativa.it/Document...nti/201400475_20.XML
www.vasto24.it/?p=44464
www.statoquotidiano.it/01/09/2014/mattin...4-vigili-t-d/241723/
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 179/A
INTERROGAZIONE PINNA Rossella, con richiesta di risposta scritta, sulle deliberazioni n. 1259 del 15 settembre 2014 e n. 1304 del 26 settembre 2014 del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 8.
***************
La sottoscritta,
premesso che:
- suscita non pochi dubbi e preoccupazioni la deliberazione n. 1259 del 15 settembre 2014, adottata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 8, dott. Emilio Simeone, recante per oggetto l'aggiudicazione della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per varie categorie professionali, con l'impegno di una spesa presunta di euro 3.314.060,54, provvedimento che sembra andare ben oltre la "normale amministrazione" richiamata a più riprese da precise circolari assessoriali;
- altrettanto ingiustificata appare la deliberazione n. 1304 del 26 settembre 2014, con la quale viene nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 83 posti di operatore socio-sanitario (OSS) nonostante la graduatoria per le medesime figure professionali sia pienamente valida;
considerato che:
- entrambe le deliberazioni non tengono in nessuna considerazione la legge n. 125 del 2013 in ordine alla proroga fino al 31 dicembre 2016 delle graduatorie, anche per le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, facendo espressamente divieto a bandire nuovi concorsi pubblici in presenza delle suddette graduatorie di idonei (articolo 4, comma 3b);
- detti atti deliberativi appaiono in palese contrasto sotto il profilo della buona amministrazione, perché confliggenti con le circolari dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 498 del 21 marzo 2014 e n. 1469 del 23 giugno 2014 e la deliberazione della Giunta regionale n. 28/17 del 17 luglio 2014 che, richiamandosi alla normativa statale, danno chiare indicazioni sul perseguimento di obbiettivi di razionalizzazione degli interventi invitando i direttori generali delle ASL a non adottare provvedimenti che incidano in maniera rilevante sui costi;
rilevato che esistono graduatorie concorsuali (ASL Cagliari - delibera n. 1342 del 30 novembre 2009, Azienda ospedaliero universitaria Cagliari - delibera n. 34 dell'8 maggio 2009, ASL Lanusei - delibera n. 283 del 2 luglio 2009, ASL n. 7 Carbonia - delibera n. 798/C del 4 giugno 2010) per ricoprire i 60 posti delle categorie B/BS (tutti i ruoli) con le figure professionali qualificate ed idonee a coprire tali posti, senza ricorrere ad onerose agenzie di lavoro interinale;
preso atto che:
- allo stato attuale, come hanno ripetutamente sottolineato anche le rappresentanze sindacali (CGIL FP comunicato del 7 aprile 2014) e le associazioni dei lavoratori OSS (comitato articolo 97), sarebbe ancora possibile assumere dalle graduatorie ancora valide, evitando l'esternalizzazione con un risparmio di risorse finanziarie importante;
- alla luce di quanto esposto risulta incomprensibile come le deliberazioni possano trovare una valida giustificazione e le necessarie motivazioni tali da svincolarle dai criteri di "normale amministrazione" invocati dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- le deliberazioni appaiono intempestive in vista dell'adozione da parte del Consiglio regionale di importanti provvedimenti in materia di riforma sanitaria e contenimento della spesa sanitaria, in ottemperanza alle buone pratiche di governo della cosa pubblica,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere se:
1) siano a conoscenza delle deliberazioni in oggetto e nel caso se non ritengano di dover intervenire per evitare che l'azione amministrativa del Direttore generale della ASL n. 8 di Cagliari possa determinare eccessivi costi finanziari per la stessa ASL e per l'intera spesa sanitaria regionale, sicuramente evitabili col ricorso alle assunzioni dalle graduatorie prima richiamate e ancora in vigore;
2) non ritengano che tali condotte si configurino come danno erariale e quali azioni intenda mettere in atto l'Assessore competente per sospendere o revocare gli atti non rispettosi di una legge dello Stato.
Cagliari, 13 ottobre 2014
XV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 179/A
INTERROGAZIONE PINNA Rossella, con richiesta di risposta scritta, sulle deliberazioni n. 1259 del 15 settembre 2014 e n. 1304 del 26 settembre 2014 del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 8.
***************
La sottoscritta,
premesso che:
- suscita non pochi dubbi e preoccupazioni la deliberazione n. 1259 del 15 settembre 2014, adottata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 8, dott. Emilio Simeone, recante per oggetto l'aggiudicazione della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per varie categorie professionali, con l'impegno di una spesa presunta di euro 3.314.060,54, provvedimento che sembra andare ben oltre la "normale amministrazione" richiamata a più riprese da precise circolari assessoriali;
- altrettanto ingiustificata appare la deliberazione n. 1304 del 26 settembre 2014, con la quale viene nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 83 posti di operatore socio-sanitario (OSS) nonostante la graduatoria per le medesime figure professionali sia pienamente valida;
considerato che:
- entrambe le deliberazioni non tengono in nessuna considerazione la legge n. 125 del 2013 in ordine alla proroga fino al 31 dicembre 2016 delle graduatorie, anche per le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, facendo espressamente divieto a bandire nuovi concorsi pubblici in presenza delle suddette graduatorie di idonei (articolo 4, comma 3b);
- detti atti deliberativi appaiono in palese contrasto sotto il profilo della buona amministrazione, perché confliggenti con le circolari dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 498 del 21 marzo 2014 e n. 1469 del 23 giugno 2014 e la deliberazione della Giunta regionale n. 28/17 del 17 luglio 2014 che, richiamandosi alla normativa statale, danno chiare indicazioni sul perseguimento di obbiettivi di razionalizzazione degli interventi invitando i direttori generali delle ASL a non adottare provvedimenti che incidano in maniera rilevante sui costi;
rilevato che esistono graduatorie concorsuali (ASL Cagliari - delibera n. 1342 del 30 novembre 2009, Azienda ospedaliero universitaria Cagliari - delibera n. 34 dell'8 maggio 2009, ASL Lanusei - delibera n. 283 del 2 luglio 2009, ASL n. 7 Carbonia - delibera n. 798/C del 4 giugno 2010) per ricoprire i 60 posti delle categorie B/BS (tutti i ruoli) con le figure professionali qualificate ed idonee a coprire tali posti, senza ricorrere ad onerose agenzie di lavoro interinale;
preso atto che:
- allo stato attuale, come hanno ripetutamente sottolineato anche le rappresentanze sindacali (CGIL FP comunicato del 7 aprile 2014) e le associazioni dei lavoratori OSS (comitato articolo 97), sarebbe ancora possibile assumere dalle graduatorie ancora valide, evitando l'esternalizzazione con un risparmio di risorse finanziarie importante;
- alla luce di quanto esposto risulta incomprensibile come le deliberazioni possano trovare una valida giustificazione e le necessarie motivazioni tali da svincolarle dai criteri di "normale amministrazione" invocati dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- le deliberazioni appaiono intempestive in vista dell'adozione da parte del Consiglio regionale di importanti provvedimenti in materia di riforma sanitaria e contenimento della spesa sanitaria, in ottemperanza alle buone pratiche di governo della cosa pubblica,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere se:
1) siano a conoscenza delle deliberazioni in oggetto e nel caso se non ritengano di dover intervenire per evitare che l'azione amministrativa del Direttore generale della ASL n. 8 di Cagliari possa determinare eccessivi costi finanziari per la stessa ASL e per l'intera spesa sanitaria regionale, sicuramente evitabili col ricorso alle assunzioni dalle graduatorie prima richiamate e ancora in vigore;
2) non ritengano che tali condotte si configurino come danno erariale e quali azioni intenda mettere in atto l'Assessore competente per sospendere o revocare gli atti non rispettosi di una legge dello Stato.
Cagliari, 13 ottobre 2014
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Risposta da t_OSS_ika26 al topic ASL8 CAGLIARI
GIUSTIZIA E’ FATTA ANCHE PER I PRECARI DELLA SANITA’ !
Posted on 14 ottobre 2014 by admin
Nella tormentata vicenda dei lavoratori precari del comparto Sanità entra in gioco il Tribunale del Lavoro di Trani che ha emesso una sentenza shock : chi ha lavorato per oltre 36 mesi a tempo determinato, va stabilizzato immediatamente.
Non c’è piano di rientro che tenga, non c’è da aspettare più i tempi della politica per nuovi bandi e concorsi, il diritto al lavoro per medici, infermieri e personale tecnico – amministrativo della sanità pugliese passa dalle aule dei Tribunali, e precisamente dal Tribunale del Lavoro di Trani che ha stabilito con la sentenza n° 1125/13 il diritto di un medico ad essere stabilizzato, ovvero a vedere il proprio contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in tempo indeterminato, dopo aver lavorato per oltre 36 mesi.
I fatti : nel 2013 un medico in servizio presso l’ospedale di Trani, uno dei tanti in attesa di essere stabilizzato ed in attesa del nuovo concorso, si rivolge al Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del Decreto Legislativo 368/2001, il quale prevede proprio che oltre i 36 mesi di servizio il lavoratore precario va stabilizzato ; dopo un anno arriva la sentenza di condanna nei confronti dell’Asl Bat e della Regione Puglia che oltre a stabilizzare il medico, lo risarcisce con una cifra che si aggira intorno ai ventimila euro, per ” violazione di norme imperative e per l’illegittimità del termine apposto ai contratti”.
Questo medico non avrà bisogno di aspettare altri concorsi, per lui il diritto all’ assunzione è già una realtà ; potrà prestare assistenza ai suoi pazienti con serenità e senza ansie da scadenza contrattuale.
I lavoratori del comparto sanità in possesso del requisito dei 36 mesi sono dunque avvertiti: i giudici hanno stabilito che è illegittimo sfruttare il personale precario, per poi mandarlo a casa ed assumere, magari con contratti atipici, altro personale sempre precario.
Il diritto alla salute non può essere sorretto dai precari, sia per la continuità assistenziale sia per la tutela dei diritti di medici, infermieri e personale tecnico-amministrativo dei nostri ospedali che adesso, grazie a questo importante precedente giurisprudenziale, potranno agire per la trasformazione del proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Questo studio legale ha deciso di promuovere un’azione legale per violazione del D. Lgs 368/2001 per i lavoratori in possesso del requisito dei 36 mesi.
Posted on 14 ottobre 2014 by admin
Nella tormentata vicenda dei lavoratori precari del comparto Sanità entra in gioco il Tribunale del Lavoro di Trani che ha emesso una sentenza shock : chi ha lavorato per oltre 36 mesi a tempo determinato, va stabilizzato immediatamente.
Non c’è piano di rientro che tenga, non c’è da aspettare più i tempi della politica per nuovi bandi e concorsi, il diritto al lavoro per medici, infermieri e personale tecnico – amministrativo della sanità pugliese passa dalle aule dei Tribunali, e precisamente dal Tribunale del Lavoro di Trani che ha stabilito con la sentenza n° 1125/13 il diritto di un medico ad essere stabilizzato, ovvero a vedere il proprio contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in tempo indeterminato, dopo aver lavorato per oltre 36 mesi.
I fatti : nel 2013 un medico in servizio presso l’ospedale di Trani, uno dei tanti in attesa di essere stabilizzato ed in attesa del nuovo concorso, si rivolge al Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del Decreto Legislativo 368/2001, il quale prevede proprio che oltre i 36 mesi di servizio il lavoratore precario va stabilizzato ; dopo un anno arriva la sentenza di condanna nei confronti dell’Asl Bat e della Regione Puglia che oltre a stabilizzare il medico, lo risarcisce con una cifra che si aggira intorno ai ventimila euro, per ” violazione di norme imperative e per l’illegittimità del termine apposto ai contratti”.
Questo medico non avrà bisogno di aspettare altri concorsi, per lui il diritto all’ assunzione è già una realtà ; potrà prestare assistenza ai suoi pazienti con serenità e senza ansie da scadenza contrattuale.
I lavoratori del comparto sanità in possesso del requisito dei 36 mesi sono dunque avvertiti: i giudici hanno stabilito che è illegittimo sfruttare il personale precario, per poi mandarlo a casa ed assumere, magari con contratti atipici, altro personale sempre precario.
Il diritto alla salute non può essere sorretto dai precari, sia per la continuità assistenziale sia per la tutela dei diritti di medici, infermieri e personale tecnico-amministrativo dei nostri ospedali che adesso, grazie a questo importante precedente giurisprudenziale, potranno agire per la trasformazione del proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Questo studio legale ha deciso di promuovere un’azione legale per violazione del D. Lgs 368/2001 per i lavoratori in possesso del requisito dei 36 mesi.
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