Tutti i posti dove gli oss possono lavorare - differenze e caratteristiche

pagamento malattia

Di più
12 Anni 5 Mesi fa #69979 da fanny1980
pagamento malattia è stato creato da fanny1980
Ciao!!
Ho iniziato a lavorare da qualche mese come ASA in una casa di riposo con un contratto tramite cooperativa.
Mi ricordo vagamente da quel che ho studiato a scuola che la malattia viene pagata solo oltre i tre giorni.Se prendo solo due giorni di malattia li perdo? Ricordo bene? Grazie

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • chiccoss
  • Avatar di chiccoss
  • Visitatori
  • Visitatori
12 Anni 5 Mesi fa #69992 da chiccoss
Risposta da chiccoss al topic Re: pagamento malattia
Ciao anch'io ricordavo cosi, ho trovato questo se ti puo' interessare.

Sulla base delle disposizioni di legge esistenti (art. 2110 Cod. Civ.), alcune categorie di lavoratori, durante la malattia, ricevono la retribuzione esclusivamente dal datore di lavoro, altri invece ricevono, a titolo di prestazione previdenziale, un trattamento economico anche a carico dell'INPS:
Lavoratori non indennizzati dall'INPS
Sono i lavoratori con qualifica di dirigenti, impiegati e apprendisti fatta eccezione per gli impiegati del settore terziario (commercio e servizi), i quali invece sono indennizzati anche dall'Istituto Assicurativo. Per i lavoratori non indennizzati, non esistono regole di carattere generale uguali per tutti, quanto e fino a quando deve essere loro corrisposto, è stabilito dai CCNL.
Lavoratori indennizzati anche dall'INPS
OPERAI di tutti i settori - Industria, Artigianato, Credito, Agricoltura e Terziario, compresi i lavoratori a domicilio e i sacristi.
IMPIEGATI del settore Terziario.
A tutti il datore di lavoro deve anticipare il trattamento economico previdenziale, fatta eccezione per:
· Lavoratori agricoli;
· Lavoratori disoccupati cessati dal lavoro da non più di due mesi per licenziamento o dimissioni;
· Lavori sospesi che non fruiscono della CIG
· I lavoratori dipendenti in procedura di fallimento, quando il datore non è in grado di corrispondere le retribuzioni;
· Lavoratori con contratto a termine, per lavori stagionali;
· Lavoratori con contratto a termine che non possono far valere nei dodici mesi precedenti periodi lavorativi superiori a 30 gg.


A CARICO DELL'INPS L' INPS corrisponde l'indennità economica di malattia ai lavoratori aventi diritto a decorrere dal 4° giorno di malattia e fino al 180° giorno di malattia in un anno solare. L'indennità di malattia viene calcolata sulla retribuzione media globale percepita dal lavoratore nel periodo quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l'insorgere del primo episodio morboso. La retribuzione a questo fine è composta da tutti quegli emolumenti corrisposti in via ordinaria alla scadenza di ciascun periodo di paga: - Stipendio, cottimo, provvigione, partecipazione agli utili, indennità di contingenza, compenso per lavoro straordinario, indennità di ferie godute, indennità varie corrisposte normalmente al lavoratore.
Agli operai dell'industria e agli addetti al commercio con qualifica di impiegati, l'indennità giornaliera di malattia spetta nella misura pari:
- 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia;
- 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21° giorno di malattia fino al 180° giorno.


NON RICONOSCE L'INPS NON VENGONO INDENNIZZATI DALL'INPS:
- PER TUTTI - I PRIMI TRE GIORNI di malattia (CARENZA) i CCNL stabiliscono l'eventuale misura di retribuzione a carico del datore di lavoro;
- PER OPERAI - Le domeniche e le altre festività (compreso il S. Patrono) cadenti nel periodo di malattia;
- PER IMPIEGATI aventi diritto (Terziario) Le festività cadenti in domenica.


A CARICO DATORE DI LAVORO Sono i Contratti Collettivi di lavoro a stabilire quale sia la quota di integrazione all'indennità di malattia INPS a carico dell'azienda, gli stessi stabiliscono anche per quanto tempo il lavoratore conserva il diritto al mantenimento del posto di lavoro, oltre il quale può essere risolto il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2110 Cod. Civ. "PERIODO DI COMPORTO".
La maggior parte dei CCNL prevede per i lavoratori che ricevono l'indennità economica per malattia a carico dell'INPS, l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere un trattamento economico integrativo fino al raggiungimento del 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Occorre precisare che il trattamento economico a carico INPS, essendo una prestazione previdenziale, non è soggetto a contributi; calcolare quindi l'integrazione a carico ditta, facendo semplicemente la differenza tra la retribuzione che il contratto intende garantire e quanto corrisposto dall'INPS, significa assicurare al dipendente un importo NETTO superiore alla retribuzione garantita.
In particolare, se l'integrazione prevede il raggiungimento del 100% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, può portare alla conseguenza che un lavoratore assente per malattia percepirebbe una retribuzione più alta di quella che avrebbe ricevuto se fosse stato presente al lavoro.


Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • mirko
  • Avatar di mirko
  • Visitatori
  • Visitatori
12 Anni 4 Mesi fa #73812 da mirko
Risposta da mirko al topic Re: pagamento malattia
Ciao ,scusa una volta superati 180 giorni solare in un anno cosa succede?
faccio un piccolo esempio:io mi dovrei operare di ernia sto in lista di attesa ,mi hanno detto che devo stare a riposo fin quando io non mi opero,superati i 180 giorni cosa succede,mi possono anche licenziare?grazie...

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • chiccoss
  • Avatar di chiccoss
  • Visitatori
  • Visitatori
12 Anni 4 Mesi fa #73822 da chiccoss
Risposta da chiccoss al topic Re: pagamento malattia
Non penso proprio, fai uno squillo ad un sindacato o patronato comunque, spiegagli la situazione, il tuo contratto ecc ecc...., almeno hai fonti certe anche all' inps puoi chiamare al 803164 nr verde. Buona gionata, ciao.

A CHI SPETTA

agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi (ex Commercio), ai salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, a tempo determinato (stagionali o non) e indeterminato, ai lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavoro, ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
agli operai agricoli a tempo indeterminato circ. 157/1984 punto 1 , purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
ai disoccupati circ. 14/1981 punto 3.1 (cessati dal lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie sopraindicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell'inizio della malattia;
ai sospesi circ. 14/1981 punto 3.1 dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell’inizio della malattia;
ai lavoratori agricoli a tempo determinato circ. 157/1984 punto 2 con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ( può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato circ. 220/1992) ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della malattia – msg 29676/2007 (non è più necessaria la certificazione d’iscrizione d’urgenza di cui alla circ. 256/96 infatti le previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, si possono ritrovare negli atti in possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali msg 29676/2007);
ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per gli eventi di malattia che si collocano dal 1° gennaio 2009 circ. 114/2008, msg 5730/2009, msg 15680/2009;msg 3352/2009,
ai lavoratori dello spettacolo Enpals che possono far valere almeno 100 giornate di lavoro dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l’inizio della malattia circ. 119/1980
ai lavoratori interinali sia occupati che disponibili circ. 224/1998;
ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto ;
agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima ;
ai detenuti lavoratori (circ. 134368/81, punto 14 – circ. 396/82, punto 8 – circ. 134406/83, punto 3);
lavoratori sospesi per aspettativa politica o sindacale non retribuita
ai lavoratori a domicilio (circ. 134368/81 par. 11.4 e 3.1);
ai lavoratori saltuari che prestano attività lavorativa in maniera del tutto episodica e non predeterminata circ. 182/1997 punto 2;
ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non versano contributi di malattia per effetto di agevolazioni contributive (gli stessi lavoratori hanno diritto solo se appartengono a settore e categoria avente diritto - es.: contratti formazione lavoro) (circ. 147/96, punto 5);
agli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007 -art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - (circ. 43/2007 punto 2);
ai lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche (assegno di invalidità) per le malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato e se riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità (se sussiste cioè una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa al punto da produrre l'incapacità lavorativa) l'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità Circ. 182/1997, punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto 3);
ai lavoratori che versano nella gestione separata (- parasubordinati- in qualità di - co co co, collaboratori a progetto - circ. 41/2006-, collaboratori occasionali - circ. 41/2006 - , venditori porta a porta, ai professionisti senza cassa, lavoratori autonomi occasionali, - circ. n. 99 del 10.8.2005 e circ. 41/2006 - lavoratori autonomi con contratto di lavoro accessorio - circ. 41/2006 - una indennità di degenza ; ai soli collaboratori a progetto e categorie assimilate oltre alla indennità di degenza spetta anche quella di malattia -) purché:
versino nella gestione separata per l'anno 2010 il contributo del 26,72% ; (- circ. 13/2010 - circ. 37/2010 lett. B punto 1);
possano far valere, nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero o dell'evento malattia almeno 3 mensilità di accredito contributivo;
abbiano reddito individuale assoggettato a contributo nella gestione separata nell'anno solare che precede l'inizio dell'evento stesso non superiore ad un determinato limite
L. 99.393.700 per le degenze iniziate nell'anno 2000 e
L. 100.984.100 per quelle iniziate nell'anno 2001,
€ 53.510,10 per quelle iniziate nell'anno 2002,
€ 54.954,76 per quelle iniziate nell'anno 2003,
€ 56.273,70, per quelle iniziate nell'anno 2004;
€ 57.680,70, per quelle iniziate nel 2005 – (circ. 59/2005 lett. B, punto 1)
€ 58.834,30 per quelle iniziate nel 2006 -(circ. 51/2006 lett. B, punto 1)
€ 59.834,6 per quelle iniziate nel 2007 - (circ. 77/2007 lett. B punto1 )
€ 61.030,9 per quelle iniziate nel 2008 - (circ. 48/2008 lett. B punto 1)
€ 62.068,3 per quelle iniziate nel 2009 - (circ. 36/2009 lett. B punto 1)
€ 64.054,90 per quelle iniziate nel 2010 - (circ. 37/2010 lett. B punto 1)

Per le degenze iniziate anteriormente al 1° gennaio 2000 il reddito individuale di riferimento è quello del 1999 e l'evento è da considerare iniziato il 1° gennaio 2000.

LAVORATORI PARASUBORDINATI

I lavoratori parasubordinati hanno diritto a:

indennità di degenza;
indennità di malattia.

INDENNITÀ DI DEGENZA

A chi spetta e durata

A favore dei lavoratori parasubordinati

non titolari di pensione,
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
ai fini dell'erogazione, per l'anno 2010, non aventi reddito superiore a euro 64.054,90,

spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel caso di degenza ospedaliera circ. 147/2001 ( la giornata di day-ospital è equiparabile a giornata di ricovero e quindi indennizzabile secondo le modalità e le misure previste nella particolare gestione - circ. 95 bis/2006, punto 4, lett. b e c ) e limitatamente alle giornate di ricovero, una indennità di degenza per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. circ. 147/2001 - circ. 95 bis/2006 e circ. 76/2007

Misura

L'indennità va calcolata in misura diversa (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi - da 5 a 8 mesi - da 9 a 12).

Per le degenze iniziate nell'anno 2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46 (euro 92.147,00 diviso 365), corrisponderà per ogni giornata a ( circ. 37/2010 lettera B punto 1):

euro 20,20 in caso di accredito contributivo da 3 a 4 mesi
euro 30,29 in caso di accredito contributivo da 5 a 8 mesi
euro 40,39 in caso di accredito contributivo da 9 a 12 mesi.

Domanda

La domanda per il diritto alla indennità di degenza dovrà essere presentata o spedita all'Inps entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero circ. 147/2001 su MOD RIC GEST SEP

INDENNITÀ DI MALATTIA

L'indennità di malattia non spetta a tutti i lavoratori che versano nella gestione separata, spetta solo:

A favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate ( non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie)

Decorrenza e durata

decorre, per le malattie insorte a partire dal 1° gennaio 2007, una indennità giornaliera di malattia per gli eventi morbosi di durata non inferiore a 4 giorni entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni l'anno solare)e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.circ. 76/2007

Misura

L'indennità va calcolata in misura 4% - 6% - 8% pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità di degenza a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento da 3 a 4 mesi - da 5 a 8 mesi - da 9 a 12.

Per gli eventi iniziati nell'anno 2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46 (massimale contributivo = euro 92.147,00/ 365), corrisponderà per ogni giornata a ( circ. 37/2010 lettera B punto 1):

euro 10,10 in caso di accredito contributivo da 3 a 4 mesi nei 12 precedenti l'evento;
euro 15,15 in caso di accredito contributivo da 5 a 8 mesi nei 12 precedenti l'evento;
euro 20,20 in caso di accredito contributivo da 9 a 12 mesi nei 12 precedenti l'evento.

Cosa dovrà fare il lavoratore

Il lavoratore dovrà presentare o inviare all'Inps e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia (OPM1 - OPM2) redatto dal medico curante.

In caso di ritardata o mancata presentazione del certificato, il lavoratore sarà sanzionato, salvo valido motivo giustificativo del ritardo adeguatamente comprovato circ. 76/2007 . Dovrà inoltre, per avere diritto alla indennità, presentare domanda su MOD MAL GEST SEP entro un anno dalla fine dell'evento.

Quando e quanto

Gli eventi di durata inferiore ai 4 giorni non saranno indennizzati, quelli di durata di almeno 4 giorni, le continuazioni e le ricadute di tali eventi , daranno luogo ad indennizzo per l'intera durata dell'evento compresi i primi tre giorni.circ. circ. 76/2007 .Tali lavoratori saranno assoggettati al controllo dello stato di malattia e dovranno rispettare le fasce orarie di reperibilità ( 10 - 12/17 - 19). Le visite di controllo potranno essere disposte solo dal committente in caso di malattia di durata inferiore ai 4 giorni. punto 6 della circ. 76/2007 .

L'indennità di malattia a tali lavoratori è autonoma e aggiuntiva a quella di degenza ospedaliera. circ. 76/2007 .

Contribuzione figurativa

A seguito degli indennizzi di cui trattasi non verrà accreditata la contribuzione figurativa. circ. 76/2007 .

Domanda

Per avere diritto alla indennità di malattia il lavoratore dovrà presentare o spedire, oltre il certificato di malattia entro i 2 giorni dal rilascio, la domanda di pagamento della indennità su MOD MAL GEST SEP. circ. 76/2007 entro un anno dalla fine dell'evento.

La prestazione sarà pagata direttamente dall'Inps (circ. 76/2007 ).

LAVORATORI DELLE IMPRESE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI LOCALI PRIVATIZZATE

Con effetto dal 1° gennaio 2009 l’Istituto eroga le prestazioni economiche di malattia a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico.

L'erogazione della prestazione avverrà a seguito del versamento dei contributi con l'aliquota prevista per tali prestazioni , aliquota che comprende anche la contribuzione figurativa.(circ. 114 del 30.12.2008).

Sono tenute al versamento all'Inps della contribuzione per maternità :

le aziende di cui al Msg. 3352/2009 ;
le aziende contraddistinte dai codici di autorizzazione 8G e/o 8H,8S,8Y (Msg.n. 5730/2009)
le aziende inquadrate nel settore "Enti"-2.01.01 e 2.01.02 con codice autorizzazione OV (Msg.n. 5730/2009).

I dipendenti di dette Aziende devono dal 01 gennaio 2009, presentare regolare certificato di malattia secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti già assicurati all'Inps per la stessa prestazione.

Qualora all'atto della presentazione del certificato di malattia sorgano dubbi in merito alla riconoscibilità della prestazione richiesta ,in quanto l'azienda cui il lavoratore appartiene non rientra in nessuna di quelle elencate ,dovrà essere richiesta al lavoratore una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro attestante l'appartenenza dello stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie dell'obbligo contributivo di cui trattasi.

NON SPETTA

L'indennità di malattia non spetta:

ai dirigenti;
agli impiegati dell'industria - agli impiegati dipendenti da Aziende Esercenti Pubblici Servizi di Trasporto tenute ad applicare le disposizioni di cui al R.D. 08.01.1931, n° 148 (ex Casse di Soccorso) ai quali non spetta dal 01.01.2005, (legge finanziaria 2005) (circ. n. 102 del 5.9.2005) - (tranne agli impiegati del commercio a cui spetta);
ai quadri (industria e artigianato);
ai portieri;
agli impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
ai viaggiatori e piazzisti;
ai dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
ai lavoratori domestici (COLF, BADANTI, ecc...);
ai lavoratori autonomi;
ai dipendenti da pubbliche amministrazioni;
ai lavoratori a tempo determinato dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
ai lavoratori in mobilità e ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria a 0 ore, qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione. La malattia in questi casi non dovrà essere nemmeno comunicata se la totalità del personale in forza all'ufficio, al reparto, alla squadra ecc cui il lavoratore stesso appartiene, anche qualora lo stato di malattia insorga antecedentemente all'inizio della sospensione circ. 82/2009 punto 1;
ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria a 0 ore, qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione. La malattia non dovrà essere nemmeno comunicata circ. 82/2009 punto2;
ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
al personale navigante dell’aviazione civile;
ai lavoratori titolari di pensione (tra cui anche l’assegno ordinario di invalidità) per gli eventi di malattia insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983, par. 7, circ. 136/2003), , anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa, 2 mesi o 60 giorni dalla data di cessazione dal rapporto di lavoro. L'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità (Circ. 182/1997, punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto 2);
ai lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di co.co.pro o categorie assimilate che risultino:
iscritti contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria;
pensionati;
iscritti alla gestione separata in qualità di associati in partecipazione msg 12768/2007
ai lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di professionisti

I REQUISITI

È subordinata al requisito lavorativo.

Condizioni necessarie sono che la malattia sia di natura comune (evento indennizzabile), di durata temporanea e che quindi renda il lavoratore totalmente incapace al lavoro.

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE D’URGENZA

Requisito assicurativo e certificato d'iscrizione d'urgenza - msg 29676/2007

Per il diritto alla indennità di malattia, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51 giornate di lavoro in agricoltura prestate nell’anno precedente l’evento, tale requisito (51 gg.) può essere maturato anche nell’anno in corso prima dell’inizio dell'evento stesso.

Anche per il diritto alla indennità di maternità, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51 giornate di lavoro prestate nell’anno precedente l’evento, il requisito si va a ricercare nell’anno in corso prima dell’inizio della astensione dal lavoro.

La certificazione d'urgenza, a modifica di quanto indicato nella circ. 256/1996, in mancanza di iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell'anno precedente, non è più necessaria e l'indennità di malattia può essere erogata, in presenza delle previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, sulla base degli atti in possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali msg 29676/2007.

L'istituto, infatti, è oggi in grado di rilevare direttamente, fin dal primo anno di attività, le giornate di lavoro effettuate prima dell'evento tutelato. Nel caso in cui il dato relativo alle giornate non sia stato acquisito, potrà richiedersi al lavoratore la presentazione del modello DMAG Sost o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante appunto il numero delle giornate lavorate in agricoltura prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, unitamente alla copia della relativa busta paga.

LA PRESCRIZIONE

Si prescrive dopo un anno dalla fine dell'evento ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l'indennità.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione del certificato di malattia sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.

Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006.

La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dal lavoratore, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all'Istituto.

Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto.

Prescrizione Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati riguardo alla prescrizione operano gli stessi criteri di cui sopra - circ. 95 bis/2006, punto 4 lett. a);

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE

Il lavoratore che si assenta per malattia deve:

spedire o recapitare il certificato;
comunicare il diverso indirizzo;
essere reperibile a visita medica di controllo.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE -SPEDIZIONE O RECAPITO DEL CERTIFICATO CARTACEO

Trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante
(circ. 60/2010)

Con Decreto del Ministero della Salute del 26.02.2010, è stata introdotta la modalità di trasmissione in via telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante . In via transitoria per un periodo di tre mesi dal 3 aprile 2010, è riconosciuta la possibilità per il medico ,di rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea secondo le modalità vigenti.

Spedizione o recapito del certificato cartaceo

Spedire con raccomandata AR o recapitare (è ammessa anche la trasmissione a mezzo posta ordinaria o raccomandata senza AR - circ. 14/1981 punto 9.1 nota 23, l’invio a mezzo fax può essere considerato valido ai soli fini del rispetto del termine di invio e quindi il certificato originale deve essere presentato entro l'anno di prescrizione- (circ. 136/2003, punto 2), non è ammessa la comunicazione telefonica - circ. 136/2003, punto 2), entro 2 giorni dal rilascio, il certificato OPM redatto dal medico curante in doppia copia (il Mod. OPM1, contenente la diagnosi, alla Sede Inps di abituale domicilio e il Mod. OPM 2, privo di diagnosi, al proprio datore di lavoro) o diversa certificazione di malattia compresi i certificati di dimissioni protette (circ. 136/2003, punto 6.2).

Anche per le malattie di durata inferiore a quattro giorni che si esauriscono in carenza (per le quali non è dovuto il trattamento previdenziale) permane in capo al lavoratore l'obbligo dell'invio del certificato sia all'Inps che al datore di lavoro, tenuto conto dei riflessi in caso di successive ricadute. circ. 95 bis/2006, punto 10.

Qualora il termine di scadenza per la spedizione o il recapito del certificato (2 giorni dal rilascio circ. 14/1981, punto 9) cada in un giorno festivo, il termine si proroga al 1° giorno non festivo successivo; il sabato o il venerdì pomeriggio il certificato può essere solamente spedito.

In caso di lavoro interinale la certificazione sanitaria va spedita o recapitata all' impresa fornitrice e non all'impresa utilizzatrice (spetta all’impresa fornitrice comunicare con immediatezza all’impresa utilizzatrice l'assenza per malattia del lavoratore, le eventuali continuazioni della malattia o la ripresa dell’attività lavorativa dello stesso ecc.). circ. 224/1998

Quanto detto anche nel caso di malattia insorta durante i soggiorni in Paesi senza Convenzioni o Accordi specifici e non facenti parte della Comunità Europea (circ. 136/2003, punto 11).

Certificato di ricovero

I certificati attestanti periodi di ricovero possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro i termini prescrizionali di 1 anno.

Comunicazione telefonica

Nessun valore è invece attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (circ. 136/2003, punto 2). Particolari effetti ha la comunicazione telefonica della malattia che interrompe le ferie (circ. 109/1999, punto 2.1) infatti, la comunicazione della stessa, al datore di lavoro, può avvenire anche a mezzo telefono, telegramma, etc.

Cicli di cura ricorrenti

Nei casi di cicli di cura ricorrenti la certificazione di tali cicli comportanti incapacità lavorativa dovrà essere inviata prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato dovrà presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite anche nei casi di trattamenti emodialitici, morbo di Cooley, D.S.A.(Day Service Ambulatoriale), ospitalità diurna presso Centri di Igiene Mentale (circ. 136/2003, punto 5) . La documentazione sanitaria delle prestazioni effettivamente eseguite deve essere presentata al Centro Medico Legale della Sede per la validazione. msg 3701/2008

Gestione separata

In caso di ricovero ai fini del diritto all'indennità di degenza circ. 147/2001, il lavoratore dovrà presentare all'Inps di Residenza (abituale dimora) domanda di indennità per degenza ospedaliera entro 180 giorni dalla dimissione su modello MAL/GEST.SEP. con allegato il certificato di degenza circ 147/2001 punto 5.
In caso di malattia il lavoratore dovrà presentare o inviare all'Inps e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia (OPM1 - OPM2) o diversa certificazione di malattia compresi i certificati di dimissioni protette (circ. 136/2003, punto 6.2), redatto dal medico curante. In caso di ritardata o mancata presentazione del certificato, il lavoratore sarà sanzionato, salvo valido motivo giustificativo del ritardo adeguatamente comprovato.circ. 76/2007 . Dovrà inoltre, per avere diritto alla indennità, presentare domanda su MOD MAL GEST SEP entro un anno dalla fine dell'evento.

COMUNICARE IL DIVERSO INDIRIZZO

Compilare il modello OPM1 - OPM2 nella parte a lui riservata , indicare l'eventuale diverso indirizzo sulla prima facciata del certificato alla voce "reperibilità durante la malattia", oppure comunicare preventivamente all’Inps e al proprio datore di lavoro, nel caso di variazione di domicilio, il diverso indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi e, nel caso di soggiorno in Comunità Terapeutica,l’indirizzo della stessa (circ. 136/2003, punto 9).

Comunicazione preventiva di assenza durante le fasce orarie di reperibilità

Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'Inps e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996

Sede di residenza

La certificazione deve essere inviata alla sede nel cui comprensorio il lavoratore ha la sua abituale dimora, cioè quella in cui secondo il codice civile ha la "residenza", sede che può non coincidere con quella di così detta residenza anagrafica - circ 48/1993 lettera B nota 1 -

Invio tramite fax (circ. 136/2003, par. 2)

La trasmissione tramite fax (all’Inps e al datore di lavoro) della certificazione di malattia può essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, previsto per consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che per la concessione dell’indennità (da parte dell’Inps o del datore di lavoro) occorre che il certificato medico originale pervenga nei termini prescrizionali .

Comunicazioni telefoniche

Nessun valore è attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (circ. 136/2003, par. 2). Anche nel caso di malattia che interrompe le ferie (circ. 109/1999, punto 2.1) fermo restando che la comunicazione della stessa, al datore di lavoro, può avvenire anche a mezzo telefono, telegramma, ecc È richiesto il rispetto dei termini di invio della certificazione.

REPERIBILITÀ A VISITA MEDICA

Essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici inviati dall’Inps:

dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 17 alle ore 19.

Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
gravi motivi personali o familiari;
cause di forza maggiore.

Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.

Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) (circ. 136/2003, punto 10).

Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'Inps e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996

L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà delle sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:

per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata

Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale .

IL CERTIFICATO MEDICO

Il certificato medico:

Il medico curante;
rilascio della certificazione;
Ricovero e pronto soccorso;
malattie comuni;
procreazione assistita;
donazione di organo;
day hospital;
guardia medica;
legalizzazione del certificato di malattia emesso all'estero;
cicli di cure ricorrenti;
tossicodipendenza, comunità terapeutica;
trattamento emodialitico e trasfusionale;
dimissioni protette;
reperibilità a visita medica;
assenza a visita medica di controllo, giustificabilità.
regime sanzionatorio

MEDICO CURANTE

circ. n. 134383/1981 nota 20 - circ. n. 99/1996

Per medico curante deve intendersi, salvo diverse indicazioni della regione:

il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica;
il medico specialista;
il medico di accettazione ospedaliero;
il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le regioni;
il medico universitario;
il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza.

si ricorda che il libero professionista, non disponendo degli appositi moduli, utilizza il proprio ricettario secondo le modalità abituali della certificazione di merito: il lavoratore, in questo caso, dovrebbe provvedere a duplicare in fotocopia il certificato per trasmettere i due esemplari ai rispettivi destinatari.

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato può essere rilasciato dal medico anche su modulistica diversa dall’ OPM1 - OPM2 purché nella stessa risultino l’intestazione, il nominativo del lavoratore, i dati relativi all’azienda, la prognosi di incapacità al lavoro, la diagnosi, la data del rilascio, l’indirizzo dell’abituale domicilio o dell’eventuale diverso recapito temporaneo, il timbro e la firma del medico (circ. 99/1996).

Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi senza Convenzioni o Accordi specifici e non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità la certificazione deve essere legalizzata.

La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di (guardia medica limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di 3 giorni. circ. 176/1982 ultimo capoverso)

La certificazione stessa può essere rilasciata anche da medici specialisti, da medici di pronto soccorso, da medici ospedalieri, all'atto della dimissione del lavoratore, da medici liberi professionisti o da medici diversi ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza o per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta. E’ considerata valida solo se contiene tutti i dati sopra indicati (circ. 99/1996).

Per i periodi di ricovero in luogo di cura i certificati rilasciati dalla amministrazione del luogo di cura sostituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione rilasciata dal medico curante. circ 14/1981 punto 8.1

La certificazione rilasciata da medici di pronto soccorso, o da medici ospedalieri all'atto della dimissione del lavoratore dovrà contenere tra l’altro il giudizio prognostico con esplicito riferimento ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1)

RICOVERO E PRONTO SOCCORSO

Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa e non la mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).

Certificati attestanti periodi di ricovero e/o di dimissioni presso ospedali o case di cura possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio ,purché entro il termine prescrizionale di 1 anno.

MALATTIE COMUNI

Tra le malattie comuni sono comprese anche (eventi indennizzabili):

le cure termali a carico del SSN per esigenze di cura di determinate patologie previste dalla legge a condizione che, su richiesta del medico di famiglia da presentare alla ASL di residenza entro 5 giorni dal rilascio, il medico specialista giudichi le cure termali necessarie ai fini terapeutici o riabilitativi, più utili ed efficaci se non rinviate fino alle ferie o ai congedi ordinari.(circ. n° 127 del 15.06.98).

Tali cure si dovranno effettuare trascorsi almeno 15 giorni dalle ferie ed entro 30 giorni dal rilascio della prescrizione dello specialista a patto che, durante il periodo delle cure, il datore di lavoro dichiari su modello predisposto che non possano essere usufruite le ferie o i congedi ordinari ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficienti per il completamento del ciclo di cure;
la malattia insorta durante le ferie purché il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto incompatibile con le finalità delle ferie (circ. 109/1999, punto 2.1);
la chirurgia estetica al fine di rimuovere vizi funzionali e non meramente estetici, chirurgia rifrattiva msg. 30 del 24.06.2003 - msg 11869/2007;
le malattie provocate da cause violente con presunta responsabilità di terzi per le quali l'Inps ha la facoltà di rivalsa (azione surrogatoria);
le malattie presunte professionali o infortuni sul lavoro non riconosciuti dall'INAIL circ. 91/2009;
la TBC senza il requisito contributivo o assicurativo;
il trattamento in emodialisi circ. 134368/81, par. 15;
il trattamento trasfusionale del morbo di Cooley;
la donazione di organi e il prelievo di cellule per conseguenti trapianti circ. 192/96 punto 3 per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del lavoratore (il donatore avrà diritto alla indennità di malattia);
la donazione del midollo osseo (legge 52/2001 ) con diritto alla intera retribuzione per le giornate di effettiva degenza, per le giornate di convalescenza ritenute necessarie al ripristino della salute del donatore dalla equipe medica che ha effettuato il trapianto, per i permessi orari concessi al lavoratore per l'espletamento degli atti preliminari alla donazione (prelievi per individuazione di dati genetici - prelievi per approfondire eventuali compatibilità - accertamento alla idoneità alla donazione) il lavoratore dipendente ha diritto alla normale retribuzione. Il datore di lavoro, per le donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2 L. 52/2001) chiederà all'Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte; le giornate e i permessi saranno coperti da contribuzione figurativa circ. 97/2006 punto 1. Le donazioni di midollo osseo avvenute prima del 16 marzo 2001 saranno indennizzate secondo le istruzioni della circolare 192/96 punto 3;
I provvedimenti del SSN con allontanamento dal posto di lavoro per esigenze profilattiche con somministrazione di mezzi terapeutici;
l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti circ. 134414/84 punto 2;
la fisiochinesi terapia se è documentata l'incapacità lavorativa circ. 145/93 par. 2) lett. B;
il mancato suicidio circ. 134414/84 punto 2 - circ 396/82;
l'aborto spontaneo o terapeutico avvenuto entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione (300 giorni prima della data presunta del parto);
le riacutizzazioni o complicanze delle patologie che hanno dato luogo all'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità,che iniziano in costanza di lavoro, tali da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea circ. 182/97 punto 7 circ. 95 bis/2006, punto 3;
La procreazione assistita - msg 7412/2005;

PROCREAZIONE ASSISTITA

la procreazione assistita se certificata, per le giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione (massimo 2 settimane), in fattispecie particolari, per le giornate antecedenti la fecondazione (massimo 1 settimana) e in caso di prelievo di spermatozoi, al lavoratore, un congruo periodo (circa 10 giorni). (msg. 7412 del 3.3.05)

DONAZIONE D'ORGANO

(anche per prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo d'infusione) (circ. n. 192/1996 punto 3)

L'indennità di malattia sarà erogata per le giornate di effettiva degenza e anche per quelle di convalescenza se adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento.

DAY HOSPITAL

Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero. Per ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato di continuazione (circ. 136/2003, punto 6.3 - circ. 95 bis/2006 punto 4 lett. b).

Sono equiparabili al day hospital e quindi riconducibili a giornate di ricovero anche le ospitalità notturne nei Centri di Igiene Mentale circ. 136/2003 - msg 3701/2008

Anche per i lavoratori iscritti nella gestione separata e in regola con i previsti requisiti contributivi la giornata di day hospital è equiparabile a giornata di ricovero e quindi indennizzabile secondo le modalità e le misure previste nella particolare gestine circ. 95 bis/2006, punto 4 lett. b e c

GUARDIA MEDICA

La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di guardia medica limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di 3 giorni.(circ. 176/1982 ultimo capoverso)

LEGALIZZAZIONE

Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione" – (circ. 136/2003, punto 11).

Per " legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. (circ. 136/2003, punto 11).

Tale certificazione può essere fotocopiata, all’occorrenza, dal lavoratore.

Alcune Ambasciate o Consolati (Marocco, Sri Lanka), attraverso loro medici di fiducia, consegnano agli interessati la certificazione "originale" convalidata oppure, in alcuni casi, altra certificazione redatta direttamente in lingua italiana. In tali situazioni la certificazione si ritiene legalizzata resta comunque necessaria l'attestazione della veste del medico di fiducia e della autenticità della sua firma (circ. 95 bis/2006, punto 2)

CICLI DI CURA RICORRENTI

Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici , morbo di Cooley, Day Service Ambulatoriale msg 3701/2008, ospitalità diurna nei Centri di Igiene Mentale msg 3701/2008) è sufficiente anche un’unica certificazione del curante attestante la necessità di trattamenti ricorrenti che li qualifichi l’una ricaduta dell’altra. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato dovrà poi presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite (circ. 136/2003, punto 5).

Il percorso programmato di cure, le dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, va validato dal Centro Medico Legale della Sede Inps. Nei giorni di D.S.A. (Day Service Ambulatoriale) non si effettuano visite mediche di controllo domiciliare. msg 3701/2008

TOSSICODIPENDENZA, COMUNITÀ TERAPEUTICA

I certificati di malattia riconducibili a stati di tossicodipendenza danno titolo all’indennità solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa.

Il soggiorno in Comunità Terapeutica non è equiparabile a ricovero ospedaliero (circ. 136/2003, punto 9).

TRATTAMENTO EMODIALITICO E TRASFUSIONALE

Nei casi di trattamento emodialitico e di trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, le assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali terapie, devono essere considerate, per anno solare, un unico periodo continuativo. I periodi di malattia comune, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per emodialisi e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati autonomi e prevalenti.

DIMISSIONI PROTETTE

Nei casi di "dimissioni protette" (degenze non in assoluto concluse ma temporaneamente sospese tra una indagine clinica e un’altra) dalla certificazione dovrà risultare che il lavoratore, tra un ricovero e l’altro, ai fini dell’indennizzabilità sia non soltanto "ammalato" ma anche temporaneamente incapace al lavoro a causa della malattia certificata (circ. 136/2003, punto 6.2).

REPERIBILITÀ A VISITA MEDICA

Il lavoratore deve essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici dell’Inps:

dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 17 alle ore 19.

Non può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità se non per:

necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
gravi motivi personali o familiari;
cause di forza maggiore.

Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità

ASSENZA A VISITA MEDICA – GIUSTIFICABILITÀ

Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) circ. 136/2003, punto 10.

IL REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio in malattia

ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO

Il lavoratore assente per malattia, per consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche di controllo, deve rimanere a disposizione al proprio domicilio nelle seguenti fasce orarie di reperibilità per tutti i giorni di prognosi indicati nel certificato di malattia, comprese le domeniche e i fertivi.

(Circ. n. 1 P.M.M.C.- n. 297 G.L.S.M.M./52 del 28/02/1985).

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 17.00 alle ore19.00

Le visite mediche di controllo domiciliari possono essere effettuate:

d'ufficio ( nei confronti dei soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps);
su richiesta dei datori di lavoro ( anche per i lavoratori non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps).

<>A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare il lavoratore è tenuto a presentarsi presso la ASL o l' Inps (secondo le indicazioni riportate nell'avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per l'effettuazione della visita medica ambulatoriale che accerti l'effettiva incapacità lavorativa.

Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico.

MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA

Il lavoratore , durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo, non può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora , tranne nei seguenti casi :

necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità. In tale ipotesi devono essere soddisfatti e comprovati i requisiti dell'urgenza e/o dell'indifferibilità . Se il lavoratore fornisce prova documentale sia dell'indifferibilità della visita , sia dell'impossibilità di effettuazione della stessa in orari non compresi nelle fasce di reperibilità,l'assenza può essere giustificata.
gravi motivi personali o familiari.
Verificarsi di situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del nucleo familiare.
Sono da considerarsi compresi nel concetto di "nucleo familiare" non solo i familiari a carico o comunque conviventi , ma anche i cosiddetti "stretti congiunti ", quali ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle ( Msg. n. 007557 del 16 Marzo 2004).
La gravità dei motivi che hanno determinato l'assenza alla visita medica di controllo, deve essere intesa come attinente non solo alla salute fisica del soggetto, ma anche ad altri interessi di rilievo che riguardano il soggetto stesso, quali :
interessi economici ( partecipazione a pubblici esami, convocazione da parte di pubbliche autorità) e che riguardano anche i componenti il proprio nucleo familiare;
interessi morali ( ricoveri ospedalieri,funerali, gravi infortuni).
cause di forza maggiore, impedimento dovuto a causa ineluttabile ( Cass. n. 1668/96).

Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.

Ai fini della giustificabilità, l'assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell'accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell'allontanamento del medico e viene comunque visitato; tale visita non annulla l'assenza iniziale, con conseguente applicazione della sanzione prevista, in mancanza di validi motivi di giustificabilità (Circ. n. 136 del 25 Luglio 2003 punto 10).

PERIODI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A CARICO DELL'INPS

Sono esclusi dall'applicazione delle sanzioni a carico dell'Inps (circ. 183/1984):

i periodi confermati da visita medica di controllo anche ambulatoriale. Se dopo una visita di controllo, anche ambulatoriale, in occasione della quale è stato accertato lo stato di malattia con conferma o modifica della prognosi, il lavoratore risulta assente ad una visita successiva , se quest'ultima è:
effettuata prima della scadenza della prognosi confermata o modificata , la sanzione verrà applicata a partire dalla data di accertamento dell'assenza in quanto il lavoratore già controllato è tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilità;
effettuata dopo la scadenza della prognosi confermata da precedente visita medica di controllo, la sanzione decorrerà dal giorno successivo alla scadenza della prognosi stessa;
i periodi di ricovero ospedaliero.
Se l'assenza ingiustificata è precedente al ricovero , la sanzione verrà applicata fino al giorno precedente l'inizio della degenza.
Se l'assenza è successiva al ricovero , la sanzione verrà applicata dal giorno successivo a quello delle dimissioni.
i periodi per i quali non ricorre l'obbligo di erogazione dell'indennità di malattia a carico dell'Inps : es. malattie che si esauriscono in carenza, superamento del periodo massimo indennizzabile.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

prima assenza a visita medica : perdita dell'intera indennità di malattia per i primi 10 giorni di prognosi, con le modalità di seguito indicate:

ai fini del computo dei 10 giorni da non indennizzare devono essere presi in considerazione tutti i giorni di calendario compresi domeniche e festivi;
il primo dei 10 giorni di prognosi da cui applicare la sanzione della perdita totale dell'indennità di malattia è costituito dal primo giorno di prognosi (compresa la carenza) non già dal primo giorno da indennizzare.


esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
assenza ingiustificata del giorno 10/Novembre
regolare vista medica ambulatoriale 11/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 10/Novembre al 100%
dal 11/Novembre al 24/Novembre retribuito interamente.

esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10/Novembre
assenza ingiustificata del 11/Novembre
regolare visita medica ambulatoriale del giorno 12/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al 100%
periodo restante regolarmente retribuito.
esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10 Novembre
assenza ingiustificata del 20/Novembre
regolare visita medica ambulatoriale del 21/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al 100%
ricovero regolarmente retribuito
dal 11/Novembre al 17/Novembre al 100%
periodo restante regolarmente retribuito.


seconda assenza a visita medica: l'indennità di malattia verrà corrisposta nella misura del 50%
per il restante periodo di prognosi , ovvero fino a successiva visita regolarmente effettuata;
seconda visita medica di controllo può essere sia la la visita medica domiciliare , sia la visita
ambulatoriale predisposta presso l'ambulatorio ASL o Inps.

Se l'assenza al secondo controllo viene rilevata dopo la scadenza della prognosi
confermata da precedente accertamento sanitario , la sanzione decorre dal giorno
successivo alla scadenza della prognosi confermata:

esempio. malattia dal 01/10 al 20/10 -1° certificato
malattia dal 21/10 al 31/10 -2° certificato stesso evento
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 22/10 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 20/10 totalmente indennizzato
dal 21/10 al 30/10 sanzione al 100%
il 31/10 sanzione al 50%.
esempio. malattia dal 01/10 al 20/10- 1° certificato
ricovero dal 21/10 al 30/10
malattia dal 31/10 al 15/11 - 2° certificato stesso evento
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 07/11 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
dal 10/11 al 15/11 sanzione al 50%.


terza assenza a visita medica: perdita totale dell'indennità di malattia dalla data in cui è stata riscontrata tale ulteriore assenza per tutto il periodo di prognosi ,ovvero fino a successiva visita medica regolarmente effettuata.

esempio. malattia dal 01/10 al 20/10- 1° certificato
ricovero dal 21/10 al 30/10
malattia dal 31/10 al 25/11 - 2° certificato stesso evento
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 07/11 ingiustificata
terza assenza il 15/11 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
dal 10/11 al 14/11 sanzione al 50%
dal 15/11 al 25/11 sanzione al 100%.

Se dopo la terza assenza ingiustificata il lavoratore si sottopone a visita ambulatoriale
-sia a seguito di invito lasciato al domicilio dal medico di controllo,
-sia a seguito di visita medica richiesta dal datore di lavoro ,
-sia su sua iniziativa
e viene accertata l'incapacità al lavoro, da tale data si ha il ripristino dell'indennità di malattia al 100%
( circ. 65/1989).

Ogni assenza alla visita di controllo per uno stesso evento di malattia comporta l'applicazione della sanzione
nelle misure previste.
Qualora per una malattia vengano riscontrate due assenze ingiustificate , verranno applicate due distinte sanzioni di decadenza totale dell'indennità:
-la prima dal 1° giorno di malattia
-la seconda dall'11° giorno ovvero dalla data della seconda assenza se
questa è stata rilevata prima dell'11° giorno di malattia ( circ. 183/1984).

esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
prima assenza ingiustificata del giorno 12/Giugno
seconda assenza ingiustificata del giorno 24 Giugno
sanzione applicata:dal 01/Giugno al 20 Giugno al 100%
dal 21/Giugno al 30/Giugno al 50%.
esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
prima assenza ingiustificata del giorno 04/Giugno
seconda assenza ingiustificata del giorno 09/Giugno
sanzione applicata: dal 01/Giugno al 18/Giugno al 100%
dal 19/Giugno al 30/Giugno al 50%.



IRREPERIBILITA' A VISITA MEDICA DI CONTROLLO

In caso di erreperibilità a visita medica di controllo dovuta a mancata o inesatta indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia (purchè la mancanza o inesattezza sia tale da impedire il reperimento del lavoratore ), si ha la perdita della prestazione di malattia per l'intero evento o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del dato in questione.

L'applicazione della sanzione può non aver luogo solo se l'Istituto sia in grado di reperire con altre modalità ed agevolmente nei propri archivi il dato mancante( esempio precedenti eventi di malattia , precedenti accessi domiciliari).

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

QUANDO E QUANTO

Il diritto all’indennità

Il diritto all’indennità parte (inizio malattia) dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono di carenza) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) che può essere attestata con uno o più certificati (di continuazione o di ricaduta,unico evento); l’indennità stessa non può comunque superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare (massimo assistibile). Si protrae nell’anno successivo in caso di malattia a cavaliere di 2 anni solari.

L’indennità non spetta per le giornate non certificate.

CONSERVAZIONE DEL DIRITTO

Il diritto all’indennità si conserva per le malattie iniziate anche dopo la fine del rapporto di lavoro purchè lo stesso sia cessato o sospeso da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell’inizio della malattia . Il criterio non è applicabile se il rapporto di lavoro cessato era a tempo determinato.

CARENZA

Per carenza si intende la non indennizzabilità dei primi tre giorni di malattia. Nel caso di malattia insorta durante le ferie la malattia è riconosciuta idonea ad interromperle alle condizioni indicate con circ. n.109/99, e la carenza decorre dalla data di comunicazione (effettuata a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.) dell'intervenuto stato di malattia al datore di lavoro da parte del lavoratore.

La carenza non si applica nel caso di continuazione e ricaduta nella malattia.

La carenza va applicata per anno solare ai lavoratori sottoposti al trattamento di emodialisi e al trattamento trasfusionale del morbo di Cooley .

INIZIO MALATTIA

Si considera inizio della malattia la data del rilascio del certificato o il giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal" del mod. opm 1, infatti anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal" del certificato, circ 147/1996 punto 3. Per le malattie insorte durante il periodo di ferie e interruttive delle stesse, l’indennità decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1). L'evento di ricaduta intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo evento.

CONTINUAZIONE

Per la certificazione di continuazione della malattia valgono le regole indicate per la certificazione di inizio, infatti, anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di essere ammalato dal" del certificato, circ 147/1996 punto 3.

Competente a stabilire la continuazione della malattia compresa la ricaduta o altra malattia consequenziale della precedente, è il medico curante (art. 15, L. 155/81).

Nel casi di trattamento emodialitico e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, le assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali terapie, devono essere considerate, per anno solare, un unico periodo continuativo.

I periodi di malattia comune, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per emodialisi e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati autonomi e prevalenti.

RICADUTA

Quando il lavoratore si riammala della stessa malattia o di altra consequenziale ovvero si sottopone periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, comportanti incapacità al lavoro (circ. 136/2003, punto 5) entro 30 giorni dalla fine del precedente evento, e la circostanza è dichiarata sul certificato dal medico curante, si ha la cosiddetta "ricaduta" . In questo caso non si applicano i 3 giorni di carenza, e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente sia ai fini del conteggio dei 180 giorni (periodo massimo indennizzabile nell'anno solare), sia ai fini della misura dell'indennità (es.: elevamento al 66,66% dal 21° giorno). L'evento di ricaduta intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo evento.

UNICO EVENTO

In presenza di certificazioni mediche di continuazione intervallate dalla giornata festiva (o dalle giornate di sabato o domenica in caso di settimana corta) deve presumersi che esse certifichino un unico evento morboso sempre che non sussistano elementi obiettivi che possano dimostrare il contrario; le giornate stesse peraltro, se non certificate, non sono indennizzabili.

FINE MALATTIA

Si considera fine della malattia la data di fine prognosi riportata sull'ultimo certificato dell'evento morboso ovvero il giorno precedente la data di riacquisto della capacità lavorativa stabilita dal medico fiscale in occasione della eventuale visita di controllo ovvero il giorno precedente la data di anticipata ripresa del lavoro.

MASSIMO ASSISTIBILE

Il massimo assistibile non può superare i 180 giorni per anno solare. Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare comprese quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi. ecc.). Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile:

i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa;
i periodi di malattia causata dall'infortunio sul lavoro;
i periodi di malattia professionale;
i periodi di malattia tubercolare;
i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l'I.N.P.S. abbia esperito con esito positivo, anche se parziale l'azione di surrogazione.

Oltre il 180° giorno il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere o meno, a seconda di quanto stabilito dai contratti, una retribuzione totalmente a suo carico.

Massimo assistibile lavoratori a tempo determinato

Ai lavoratori a tempo determinato la malattia spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia (da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180). Nei giorni lavorati si includono anche quelli di cassa integrazione, di interdizione obbligatoria per maternità, le ferie e le altre giornate comunque retribuite, le giornate di riposo settimanale o la sesta giornata in caso di settimana corta cadenti tra 2 giorni lavorati o retribuiti sempre nei limiti di 180 giorni nell'anno solare circ. 160/1983.

MALATTIE A CAVALIERE DI 2 ANNI

Per le malattie a cavaliere di due anni solari (circ. 144/1988, circ. 145/1993) cioè, iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento:

non è stato raggiunto il massimo assistibile;
è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato.

L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.

Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi.

Se al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.

LAVORATORE PART-TIME

Nel caso di rapporto di lavoro del tipo part-time verticale le malattie saranno indennizzate tenendo conto delle casistiche di seguito indicate circ. 41/2006

le malattie insorte durante una fase di previsto lavoro sono indennizzabili per l'intera durata (anche durante la pausa contrattuale) entro il limite massimo assistibile ed in misura intera;
le malattie insorte durante un periodo di pausa contrattuale entro 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato sono indennizzabili entro il limite massimo assistibile, in misura ridotta anche per le giornate in cui era prevista la ripresa lavoro;
le malattie insorte durante un periodo di pausa contrattuale entro 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato seguito da cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono indennizzabili per tutte le giornate di malattia successive, entro il limite massimo assistibile, in misura ridotta;
le malattie insorte dopo

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: angy81detlefROBERTA
Tempo creazione pagina: 0.291 secondi