I turni di lavoro, l'articolazione oraria e le indennità previste per l'operatore socio sanitario.
Prendiamo spunto da numerose domanda che ci sono giunte per parlare dei turni, dell'articolazione oraria e delle indennità di turno previste per gli operatori socio sanitari con il nuovo contratto nazionale 2016-2018
La contrattazione collettiva è intervenuta in materia fissando a 36 ore settimanali l’orario ordinario di lavoro. L’orario si articola normalmente su 5 giorni, fatte salve le esigenze di servizi da erogarsi con continuità e che richiedono, quindi, orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. Le tipologie di orari di lavoro si differenziano tra loro, come emerge dallo schema che segue. Di seguito l'articolo 27 del CCNL.
Art. 27 Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. [...]
I tipi di orario lavorativo
– Orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.
– Orario articolato su sei giorni: si svolge di norma la mattina per sei ore continuative.
– Orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera.
– Turnazioni: da attivare ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 266/1987, nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario.
– Orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
Articolazione su 2 turni o Turno sulle 12 ore
Il turno comincia con la mattina e si conclude con il pomeriggio. Non è previsto il turno di notte. Solitamente si svolge dal lunedi al venerdi con un orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti oppure dal lunedi al sabato con un orario giornaliero di 6 ore.
Nel primo caso la mattina inizia alle 7:00 per concludersi alle 14:12 e il pomeriggio inizia alle 14:00 per concludersi alle 21:12
Nel secondo caso, la mattina inizia solitamente alle 7:00 per concludersi alle 13:00 ed il pomeriggio comincia alle 13:00 e termina alle 19:00
Articolazione su 3 turni o Turno sulle 24 ore
Il turno comincia con la mattina prosegue col pomeriggio e si conclude con la notte. Il turno di mattina solitamente inizia alle 7:00 e finisce alle 14:00. Il turno pomeridiano inizia alle 14:00 e si conclude alle 21:00 mentre il turno di notte inizia alle 21:00 per concludersi alle 7:00 del giorno successivo.
Gli orari possono essere differenti da quelli indicati ma solitamente dividono equamente le 24 ore. A tal proposito è utile ricordare il cosiddetto turno 3x8 che prevede appunto 3 turni identici da 8 ore per la mattina, il pomeriggio e la notte.
Gli orari sono comunque stabiliti dall'azienda in base all'organizzazione dei servizi e possono essere oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali.
Indennità di turno
Le indennità di turno costituiscono una sorta di ricompensa per il disagio legato al lavoro su turni. Sono previste:
Indennità per il lavoro su 2 turni
Indennità per il lavoro svolto su 3 turni Indennità per il lavoro svolto su turno notturno
Indennità per il lavoro svolto su turno festivo
Indennità per il lavoro svolto su turno notturno e festivo
Art. 86 commi 3, 12, 13 e 14 del CCNL comparto Sanità 2016-2018
Indennità per particolari condizioni di lavoro
3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente. L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
12. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l’orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
13. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva. Per turno notturno – festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
14. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 e sono finanziate con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).